STATUTO
della ASSOCIAZIONE DENOMINATA
"SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA"
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
ART.1) E' costituita una Associazione Nazionale per lo studio della Nutraceutica, una nuova disciplina in grande sviluppo a livello mondiale, che studia i componenti bioattivi di piante, animali, minerali e microrganismi, che trovano impiego negli alimenti funzionali, negli integratori dietetici o nelle diete specifiche. I nutraceutici determinano effetti benefici per la salute, in particolare per la prevenzione ed il trattamento delle malattie croniche. Questi effetti devono essere rigorosamente dimostrati con appropriati studi sperimentali e clinici.
L’Associazione potrà richiedere - ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito “Codice Terzo Settore” o “CTS”) - l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) nonché, eventualmente, anche il riconoscimento della personalità giuridica anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.
L’Associazione è disciplinata pertanto dal presente Statuto (d’ora innanzi lo “Statuto”), dal Codice civile, dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 in materia di Enti del Terzo Settore (di seguito “Codice Terzo Settore” o “CTS”) qualora ne constino i presupposti, nonché da ogni altra applicabile normativa di natura primaria e secondaria (di seguito la “Normativa applicabile”).
La Associazione, qualora iscritta nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore) assumerà nella propria denominazione la qualificazione di Ente del Terzo Settore o - in forma abbreviata - ETS che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo verrà inserita in ogni comunicazione e manifestazione della medesima rivolta al pubblico; parimenti indicherà gli estremi di iscrizione nel RUNTS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
L'Associazione è denominata:
"SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA"
in forma abbreviata "SINut" e la sua durata è a tempo indeterminato.
ART.2) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità ed intende esercitare le seguenti attività di interesse generale:
- favorire e promuovere le ricerche e gli studi che concernono la nutraceutica;
- favorire e promuovere le ricerche e gli studi che concernono la dieta chetogenica basata sulla drastica riduzione dell’apporto di carboidrati che induce la produzione di chetoni ed uno stato di chetosi nutrizionale;
c) collegare e favorire l'attività di studiosi di discipline diverse stimolandone l'attività scientifica e didattica in questi campi;
d) realizzare iniziative finalizzate all'educazione permanente degli operatori del settore;
e) costituire organi di informazione propri, atti a diffondere iniziative culturali ed organizzative nel settore;
f) valorizzare l’attività scientifica e professionale di studiosi ed operatori in discipline nutraceutiche, eventualmente sviluppando iniziative tese all’istituzione di corsi di formazione.
L'attività scientifica svolta verrà annualmente pubblicata sul sito web dell'Associazione, aggiornato costantemente.
L’associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge direttamente e indirettamente attività sindacali.
L’associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti, anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).
La Associazione potrà, inoltre, svolgere in via secondaria e strumentale ogni operazione ritenuta necessaria o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Statuto, ed in particolare:
a) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria, o comunque posseduti;
b) stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate;
c) costituire, partecipare o concorrere alla costituzione di associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe, o comunque connesse, a quelle della Associazione;
d) promuovere o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento dei fini istituzionali, di società di persone e/o di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
e) ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e privati;
f) svolgere ogni tipo di operazione mobiliare ed immobiliare in Italia ed all’estero;
g) svolgere ogni altra attività idonea o di supporto al perseguimento degli scopi istituzionali e di quelli strumentali sopra indicati, sia direttamente, sia per il tramite di comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenzionati dalla Associazione, anche in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati;
h) concedere patrocini onerosi o non ad eventi quali congressi manifestazioni o altri eventi ritenuti rilevanti, con decisione discrezionale del Presidente, in funzione dell'attinenza tematica e della presenza nel relativo programma di soci SINut con ruoli formali.
La Associazione può avvalersi ai sensi della Normativa applicabile, di lavoratori dipendenti e di volontari. L’Associazione iscrive in un apposito Registro i volontari, sia associati che non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dall’Consiglio Direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
ART.3) La sede legale dell'Associazione è in Bologna, Via Guelfa n. 9.
Possono essere istituite dal Consiglio Direttivo Sezioni Regionali dell'Associazione stessa con lo scopo di realizzare nell'ambito regionale le finalità statutarie.
PATRIMONIO
ART.4) Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative e da ogni altra sovvenzione o contributo che ad essa pervenga da quanti intendono promuovere lo sviluppo ed il progresso della Nutraceutica, anche a titolo di lasciti o donazioni, nonché dai beni mobili ed immobili comunque acquisiti.
Qualsiasi apporto, Quota Iniziale o Annuale, elargizione o versamento comunque denominati, che sia effettuato a favore della Associazione, non è ripetibile in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di recesso, esclusione, morte, estinzione – se persona giuridica – dell’Associato nonché per le altre cause di cessazione dell’Associato previste dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile; parimenti non attribuisce alcun diritto di partecipazione all’organizzazione o all’attività della Associazione diverso dai diritti di partecipazione alla Associazione attribuiti dallo Statuto e dalla Normativa applicabile; non attribuisce infine alcuna quota di partecipazione alla Associazione o al suo patrimonio di cui sia considerabile titolare il soggetto che abbia effettuato l’apporto, il pagamento delle Quote, l’elargizione o il versamento.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
ASSOCIATI
ART.5) Possono aderire all'Associazione tutti i soggetti laureati o laureandi dell’ultimo anno di corso in Medicina e Chirurgia, Medicina Veterinaria, Biologia della salute, Biologia Applicata, Chimica, Farmacia, Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Scienza della Nutrizione, Scienze e Culture Enogastronomiche, Scienze agrarie, Scienze Dietistiche, Scienze delle attività motorie e sportive, Infermieristiche, Tecniche erboristiche Informazione scientifica del farmaco che siano specialisti o cultori della materia dietologia e/o scienza dell'alimentazione o di branche affini e che operino nelle Università e nelle varie Strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale o in istituzioni private o in regime libero - professionale, ovvero con attività lavorativa nel settore o nell'area interprofessionale che l'Associazione rappresenta.
Possono inoltre aderire all'Associazione i soggetti Laureati o laureandi dell’ultimo anno di corso in Scienze Giuridiche, Economiche e Ingegneristiche, in Comunicazione e Marketing, Giornalismo scientifico, limitatamente alle esigenze operative collegate allo svolgimento delle attività associative primarie o con esperienza almeno decennale nell'industria farmaceutica e/o della nutraceutica.
Possono infine aderire all’Associazione tutte le persone giuridiche, private e pubbliche o gli enti del terzo settore che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo Statuto, i Regolamenti dell’Associazione nonché la Normativa Applicabile
Sono associati ordinari le persone fisiche (cittadini italiani o stranieri) che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
Sono associati sostenitori le persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati che si distinguono in considerazione dell'attività prestata in favore dell'associazione o dell'entità delle loro elargizioni che, secondo lo Statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati.
Gli associati sostenitori e gli associati ordinari devono condividere le finalità dell'associazione, e devono fare richiesta di ammissione all'associazione con indicazione del domicilio cui debbono essere inviate le comunicazioni, e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
Il Segretario Generale, valutata la domanda di ammissione e verificata la regolarità del versamento della quota associativa, decide sulla ammissione, provvede a darne comunicazione alla parte istante ed a fare la relativa iscrizione nel libro degli associati. L'ammissione ha effetto dalla data della iscrizione ma dovrà essere ratificata, su iniziativa del Segretario Generale, nella prima riunione del Consiglio Direttivo. L'eventuale diniego dovrà essere motivato.
ART.6) Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio Direttivo, che può essere differenziata secondo le categorie di associati e, all’interno della categoria degli associati sostenitori, anche in relazione a criteri oggettivi determinati dal Consiglio Direttivo medesimo che facciano riferimento alle dimensioni o all’incidenza o importanza dell’Ente nel settore di attività in cui opera.
Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, né in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo né in caso di scioglimento dell'associazione. La qualità di associato non è trasmissibile.
ART.7) Gli associati hanno diritto a partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi.
Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle dei regolamenti che verranno emanati dal Consiglio Direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.
Gli associati sovventori partecipano alla vita ed all’attività dell’Associazione ma non hanno diritto di voto.
La partecipazione all'associazione non può essere temporanea.
ART.8) La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Tale qualità si perde nei seguenti casi
1) per morte;
2) per recesso, da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio Direttivo;
3) per esclusione; l'esclusione opera automaticamente in caso di: interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa.
L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nel caso di cessazione dalla partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati, violazione delle norme etiche o statutarie. L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso al Collegio dei revisori, se nominato.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata, o con altro mezzo che dia prova dell'avvenuto ricevimento.
Gli associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.
L'Associato che non ha provveduto al versamento della quota associativa, non potrà esercitare i diritti sociali e non potrà usufruire dei servizi associativi per il periodo di mora.
Qualora il Consiglio Direttivo accerti la morosità di un Associato per 3 (tre) anni ne potrà deliberare l’esclusione.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
ART.9) Sono organi dell'associazione:
a) l'Assemblea degli associati;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice Presidente;
e) il Presidente Onorario;
f) il Segretario Generale;
g) l'Organo di Controllo;
h) il Comitato Scientifico.
È espressamente esclusa la retribuzione delle cariche sociali. L'attività è svolta a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione.
Non si possono ricoprire cariche sociali se si hanno interessi diretti in attività commerciali in ambito sanitario, compreso se detti interessi riguardino familiari di primo grado.
Ai fini dell’applicazione del precedente comma, si intendono “interessi diretti” l’essere soci che esercitano il controllo, amministratori, dirigenti, dipendenti di imprese, enti commerciali comunque denominati o società che esercitano attività commerciali o industriali in ambito dietetico, alimentare e sanitario.
I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono aver subito sentenze di condanna, in sede civile e/o penale, passate in giudicato in relazione alle attività dell'Associazione.
ASSEMBLEA
ART.10) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, preferibilmente nel corso del Congresso nazionale e comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se imposto dalla Normativa Applicabile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori.
I bilanci, preventivi e consuntivi, i rendiconti, gli eventuali incarichi retribuiti sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ente.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
ART.11) Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata. L'avviso di convocazione fisserà anche la data per la seconda convocazione.
ART.12) Hanno diritto di intervento all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti al libro degli associati almeno 12 (dodici) mesi prima di quello stabilito per la prima convocazione dell'assemblea e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni associato ha diritto di voto per l'approvazione del bilancio, per le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione ed in genere per tutte le materie di competenza dell'assemblea degli associati.
In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti, qualunque sia il loro numero.
Queste maggioranze valgono anche per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione eterogenea o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da altro associato mediante delega scritta. Ogni associato non può essere portatore di più di tre deleghe. Non sono ammessi voti per corrispondenza.
Gli associati persone giuridiche potranno farsi rappresentare in assemblea da loro delegato anche non socio.
Le riunioni dell'assemblea e le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
ART.13) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo assistito dal Segretario generale; in mancanza da persona designata dall'assemblea.
Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
ART.14) Le votazioni delle assemblee avvengono sempre in modo palese.
CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.15) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, scelti tra gli associati ed eletti dall'assemblea, democraticamente mediante scrutinio segreto, con le modalità previste dall'ART.12; essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea le candidature ammesse alla votazione.
Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità, criteri di ammissione e termini di presentazione di candidature.
In sede di elezione, in caso di parità di voti, viene nominato il candidato con maggiore anzianità associativa o, in mancanza, con maggiore anzianità anagrafica.
Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo, al momento delle nomine, dovranno sottoscrivere una dichiarazione che attesti l'assenza di conflitto di interessi rispetto all'incarico conferito.
Indipendentemente dalla dichiarazione effettuata, qualora consti un conflitto di interessi il nominato membro del Consiglio Direttivo si impegna a rimuovere l'incompatibilità entro 60 (sessanta) giorni dall'atto di nomina o dall’avvenuta verifica di un conflitto di interessi anche successivo alla nomina, dandone tempestiva comunicazione al Presidente e agli altri membri del Consiglio Direttivo. In mancanza, decade dalla carica.
I membri del Consiglio Direttivo si impegnano a dare notizia all'organo direttivo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione dell'associazione, astenendosi altresì da ogni delibera in merito e dal compimento dell'operazione inerente.
ART.16) Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri gli altri provvedono a sostituirli. I consiglieri così nominati restano in carica sino alla scadenza del Consiglio che li ha eletti.
Qualora venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri quelli rimasti in carica devono convocare al più presto l'assemblea degli associati per procedere alla sostituzione dei mancanti; i Consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica alla loro nomina.
ART.17) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali rimborsi per le spese sostenute.
ART.18) Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica almeno sette giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, mediante telegramma, fax o messaggio di posta elettronica da inviarsi almeno quarantotto ore prima, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare.
Le adunanze del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, l'adunanza del Consiglio si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario generale.
ART.19) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di Consiglio.
ART.20) Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente od, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.
ART.21) Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) convocare le assemblee;
c) ratificare l'ammissione degli associati ordinari e sostenitori decisa dal Segretario Generale ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
g) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi, differenziandole per categorie di soci;
h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
i) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento; prestare garanzie in favore proprio o di altri soggetti senza scopo di lucro;
l) decidere la partecipazione dell'associazione a bandi, gare pubbliche o private, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate, predisponendo e sottoscrivendo i relativi atti;
m) assumere personale e collaboratori, conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
n) promuovere e/o organizzare eventi (seminari, giornate di studio, convegni, ecc.) finalizzati alla sensibilizzazione del pubblico sugli scopi dell'associazione;
o) autorizzare l'eventuale creazione di aree tematiche coordinate da uno o più esperti della singola materia;
p) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
q) nomina il Segretario Generale;
r) valuta le domande per la costituzione delle Sezioni Regionali come previsto dall'ART.33.
CARICHE SOCIALI
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
ART.22) Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, dura in carica tre anni e può essere rieletto.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente assume la legale rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dal Consiglio Direttivo.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
PRESIDENTE ONORARIO
ART.23) Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei propri membri, può nominare un Presidente Onorario da scegliersi tra personalità di rilievo che si siano distinte per la loro posizione verso il sostegno o la difesa di principi comuni a quelli della Associazione.
Il Presidente Onorario rimane in carica per il periodo stabilito nella delibera di nomina.
La carica di Presidente Onorario è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione della carica nei limiti della Normativa Applicabile. Il Presidente Onorario può partecipare, ancorché senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea degli associati.
SEGRETARIO GENERALE
ART.24) Il Segretario generale dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.
A lui competono la redazione dei verbali delle assemblee degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo che sottoscrive unitamente al Presidente.
Il Segretario Generale è anche responsabile della tenuta dei libri dell'associazione; a lui spetta il controllo relativo all'ammissione degli associati e ne ammette l'ingresso, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo, può inoltre delegare al Segretario Generale il coordinamento e l'organizzazione di tutta l'attività gestionale, esecutiva ed economica dell'associazione, nell'ambito delle direttive impartite dallo stesso Consiglio Direttivo e dall'assemblea, nonché le operazioni di pagamento ed incasso sui conti correnti dell'associazione, sempre nei limiti individuati dal Consiglio Direttivo.
ORGANO DI CONTROLLO
ART.25) L’Organo di Controllo, nominato dall’Assemblea degli associati sia per propria decisione sia nei casi imposti dalla Normativa Applicabile, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra i non associati, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro ed i restanti membri devono comunque essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’ART.2397, secondo comma c.c.
L’Organo di Controllo, se nominato:
- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- Esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro) del CTS.
L’Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti.
In tal caso l’organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Nella prima riunione dopo la nomina, l’organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento con apposito regolamento o per rimando alle regole di funzionamento del Consiglio Direttivo od al suo Regolamento.
Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro.
I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo, al Direttore, al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L’Organo di Controllo, nei limiti della Normativa applicabile, può essere revocato dall’Assemblea degli associati.
COMITATO SCIENTIFICO – UNITA’ SCIENTIFICHE PER AREE TEMATICHE
ART.26)
26.1 Comitato Scientifico Il Consiglio Direttivo deve nominare un Comitato Scientifico, a carattere consultivo, composto da n. 5 (cinque) membri, che durerà in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che l'ha eletto. I membri del Comitato Scientifico, che possono essere anche non soci, devono essere personalità di riconosciuta fama ed esperienza nell'ambito scientifico. I membri del Comitato Scientifico si riuniscono su convocazione del Presidente dell'Associazione che partecipa ai loro lavori.
Al Comitato Scientifico spetta la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
26.2 Il Consiglio Direttivo può altresì istituire Unità Scientifiche per Aree Tematiche, nominando uno o più scienziati e/o professionisti del settore a dirigerlo, denominato/i Referente/i di Area Tematica.
Il Consiglio Direttivo potrà prevedere nella delibera di nomina linee direttrici a cui deve uniformarsi l’operato dell’unità scientifica, così come prevedere che le unità scientifiche abbiano in tutto o in parte una loro autonomia gestionale ed eventualmente anche una autonomia scientifica dal Comitato Scientifico e rispondano del loro operato al solo Consiglio Direttivo.
Il o I Referente/i di Area Tematica durerà/anno in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo che lo ha eletto.
Il Presidente ha la facoltà di convocare il/i Referente/i per relazioni ed aggiornamenti sull’attività svolta e può assistere allo svolgimento delle attività scientifiche.
BILANCIO
ART.27) L'esercizio finanziario si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi preferibilmente nel corso del Congresso nazionale, comunque entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale se imposto dalla Normativa Applicabile.
ART.28) Dalla data dell'avviso di convocazione dell'assemblea, bilancio e programma verranno depositati presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che intendessero consultarli.
ART.29) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Art.30) La Associazione deve tenere, qualora imposto dalla Normativa Applicabile o deciso dal Consiglio Direttivo:
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea degli associati;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Consiglio Direttivo;
- Il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo;
- Il Libro degli Associati
Qualora si avvalga dell’opera di volontari, la Associazione istituisce il Registro dei Volontari tenuto a cura dell’Consiglio Direttivo. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell’Organo di controllo.
SCIOGLIMENTO
ART.31) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà devoluto ad altra organizzazione senza scopo di lucro con finalità analoghe od a fini di pubblica utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite dall'assemblea, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART.32) Qualora l’Associazione diventi un Ente del Terzo Settore, iscritto al RUNTS e soggetto alla relativa disciplina, in caso di scioglimento o estinzione della Associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’ART.45 comma 1 CTS, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva altra destinazione imposta dalla Normativa Applicabile, ad altro Ente del terzo settore secondo quanto deciso dall’Assemblea degli associati nei limiti e nel rispetto della Normativa Applicabile.
REFERENTI D’AREA TEMATICA
ART.33) Vengono definite le seguenti aree tematiche: Andrologica, Anti-aging, Attività fisica e sport, Biochimica, Cardiovascolare, Chimica degli alimenti, Dermatologica/Cosmeceutica, Diabetologica, Dietologica, Disturbi del comportamento alimentare, Economia sanitaria, Endocrinologica, Epatologica, Farmacologica, Fisiatrica, Flebologica, Gastroenterologica, Geriatrica, Ketogenica, Legale, Metabolica, Metanalisi in nutraceutica Microbiota, Nefrologica, Neurologica, Nutrieconomica, Oculistica, Osteoarticolare, Ostetrico-ginecologica, Otorinolaringoiatrica, Pediatrica, Pneumologica, Psichiatrica, Reumatologica, Ricerca clinica in nutraceutica, Stress ossidativo, Tossicologica,
Urologica, Veterinaria, Well-being.
Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite ulteriori aree tematiche.
SEZIONI REGIONALI O MACRO REGIONALI - REFERENTI REGIONALI O MACRO REGIONALI
ART.34) Nell'ambito dell'Associazione "SOCIETA' ITALIANA DI NUTRACEUTICA" possono costituirsi Sezioni Regionali o macro Regionali composte da tutti gli associati residenti ed operanti nelle singole regioni o macro Regioni.
Qualora si creasse in una singola Regione o macro Regione un gruppo di almeno venti associati, questi potranno fare domanda al Consiglio Direttivo per l'apertura di una Sezione Regionale o macro Regionale.
Se la richiesta viene ammessa, il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare un referente regionale o macroregionale che sarà responsabile delle attività locali, del reclutamento di nuovi associati e, più in generale, di seguire tutte le iniziative che si sviluppano sul territorio di competenza e che dovrà riferire allo stesso Consiglio Direttivo gli sviluppi dell’attività svolta con frequenza almeno semestrale.
Le Sezioni Regionali o macro Regionali non costituiscono entità autonome e non godono di autonomia né economica né gestionale.
È compito delle Sezioni Regionali o macro Regionali, in accordo con il Consiglio Direttivo Nazionale, promuovere nell'ambito del proprio territorio la realizzazione degli obiettivi dell'Associazione, mediante convegni, corsi di aggiornamento ed ogni altra utile iniziativa.
Il Consiglio Direttivo può fissare criteri, anche redigendo apposito regolamento, per definire le risorse economiche delle Sezioni Regionali o macro Regionali e regolarne i rapporti con l'Associazione.
Le Sezioni Regionali o macro Regionali sono rappresentate da un Referente Regionale o macro Regionale nominato dal Consiglio Direttivo fra i propri componenti o eventualmente anche fra i Soci.
I Referenti Regionali o macro Regionali restano in carica per la medesima durata del Consiglio. In caso di dimissioni cessazione dalla carica, il Consiglio procede ad una nuova nomina.
RINVIO
ART.35) Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento alla Normativa Applicabile.